Con la sentenza n. 173 del 13 luglio 2016, la Corte costituzionale ha ritenuto che il contributo di solidarietà sulle c.d. pensioni d’oro, di cui all’art. 1, comma 486 della L. n. 147/2013, colpisce le pensioni erogate a partire dal 2014, e deve essere considerato legittimo. Lo stesso, diversamente, non colpisce le pensioni erogate negli anni (2011-2012), soggette al precedente contributo perequativo, dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato non fondata anche l’ulteriore questione di legittimità costituzionale della «rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici», di cui all’art. 1, comma 483 della L. n. 147/2013, in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento, in corrispondenza all’importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte il trattamento minimo INPS. Ciò in quanto si è ravvisato non un “blocco integrale” della rivalutazione (come quello dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 70 del 2015), bensì una misura di rimodulazione della percentuale di perequazione automatica, rispondente «a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza».