Il Tribunale di Milano, con al sentenza 25/10/2011 n.5020, ha deciso che il contratto a termine stipulato con un lavoratore assunto per sostituire una lavoratrice assente per maternità è legittimo anche se cambiano durante il rapporto di lavoro i motivi dell’assenza.

Nel caso esaminato dai giudici di merito un’azienda  assume con un contratto a termine una lavoratrice per sostituirne un’altra assente per maternità, motivando l’assenza con la gravidanza. Il termine viene fatto coincidere con la data di rientro della lavoratrice sostituita. Durante il rapporto di lavoro, la lavoratrice assente non rientra in azienda, ma continua la sua assenza prendendo qualche settimana di ferie. Quando la dipendente sostituita rientra al lavoro, il contratto a termine della lavoratrice viene prorogato per alcune settimane al fine di garantire il passaggio di consegne. La lavoratrice assunta a termine impugna il contratto davanti al giudice del lavoro lamentando alcune irregolarità.

Il Tribunale di Milano ha respinto le osservazioni della dipendente sottolineando che la causale del contratto chiarisce con precisione i motivi dell’assenza (per maternità). Secondo i giudici la causale resta valida e di conseguenza il contratto a termine anche quando i motivi dell’assenza passano da maternità a ferie. Infatti quello che rileva è che la sua assenza è proseguita.

In merito alla data certa, i giudici di merito hanno chiarito che il termine del contratto di lavoro può essere individuato mediante l’indicazione di una data determinata (giorno fisso) oppure determinabile (giorno certo nel suo accadimento, ma incerto nel giorno in cui si verificherà).

Infine conclude la sentenza, il contratto a termine può essere prorogato purchè in presenza di ragioni obiettive specificate espressamente dall’azienda.