La Corte di Cassazione, con la sentenza 21/02/2013 n.4301, ha deciso che il datore di lavoro può assegnare al dipendente mansioni inferiori rispetto a quelle fissate nel contratto di lavoro a condizione che non incidano sull’espletamento in maniera prevalente ed assorbente delle mansioni confacenti all’inquadramento di appartenenza.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità un dipendente pubblico lamentava il fatto di aver ricevuto un ordine di servizio con il quale gli venivano affidate attività riconducibili alla categoria inferiore rispetto a quella di appartenenza e quindi oggettivamente comprese in una diversa area professionale, del tutto estranee alle mansioni di assunzione, non complementari né connesse a tali mansioni, inidonee a consentire l’utilizzo ed il mantenimento del proprio bagaglio professionale.
La Corte di Cassazione invece ha rigettato il ricorso con la motivazione che non ha luogo il demansionamento ed il conseguente diritto al risarcimento del danno nella causa in questione poiché l’espletamento delle mansioni inferiori, in quanto implicanti un impiego di energie lavorative di breve durata, non incidono sullo svolgimento in modo prevalente ed assorbente delle mansioni di appartenenza.