Legittimo il contratto intermittente per lavori di manutenzione stradale straordinaria
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 1 del 13 luglio 2017, ha confermato che è possibile, da parte delle imprese del settore edile, provvedere all’assunzione con contratto di natura intermittente di figure professionali quali manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici che svolgono la propria attività con carattere discontinuo, nell’ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria in forza di determinati ordini di servizio impartiti dal committente.
Considerando che il CCNL di riferimento non provvedere ad individuare le esigenze che giustificano il ricorso al contratto intermittente, come disposto dall’articolo 13 del d.lgs. n. 81/2015, si fa ancora riferimento alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923. Quest’ultima, al n. 32, indica tra le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo anche quelle del personale addetto alla manutenzione stradale, senza fare alcuna distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Pertanto, secondo il dicastero il lavoro a chiamata deve essere considerato legittimo anche in caso di manutenzione straordinaria, a condizione che le relative figure professionali siano effettivamente adibite per lo svolgimento di lavori di manutenzione stradale. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di concludere i contratto intermittente con soggetti “con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.
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