Il lavoratore che commette gravi infrazioni, che fanno venir meno la fiducia del datore di lavoro, può essere legittimamente licenziato anche se le stesse non sono state espressamente indicate nel codice disciplinare aziendale e anche se per le stesse violazioni il dipendente è stato assolto in sede penale (Cass. 26/08/2007 n.18288).

In sostanza secondo i giudici di legittimità ciò che rileva ai fini dell'applicazione della sanzione più grave non è tanto il fatto che la violazione sia stata o meno prevista dalla normativa collettiva o dal datore di lavoro, ma che la negligenza del dipendente e la trascuratezza nello svolgimento delle proprie prestazioni sono tali da ledere i doveri di diligenza, buona fede e fedeltà regolamentati dall'art. 2104 c.c.