La Corte di Cassazione, con la sentenza 29/07/2019 n.20418, ha deciso che è valido il contratto di cessione di azienda qualora i lavoratori abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale che presenta, a norma dell’art. 2113 c.c., i caratteri di sostanziale inoppugnabilità.

Nel caso in esame alcuni lavoratori, informatori medico-scientifici, si erano rivolti al Tribunale del lavoro al fine di far accertare l’inefficacia del trasferimento del ramo d’azienda con conseguente persistenza del rapporto di lavoro presso il cedente.

Entrambi i giudici di merito hanno respinto le pretese dei lavoratori, così questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte però ha rigettato il ricorso, condividendo la sentenza della Corte d’appello che aveva rilevato la sostanziale inoppugnabilità della cessione del ramo d’azienda a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale, avendo il lavoratori in detta sede espressamente rinunciato a qualsiasi pretesa collegata al pregresso rapporto di lavoro con la società cedente a fronte della percezione di una somma corrispondente a 19 mensilità di retribuzione, oltre ad ulteriore somma netta a titolo di transazione novativa, non potendosi quindi ravvisare i vizi del consenso relativi alla transazione.

In forza di tale transazione i lavoratori non hanno alcun titolo giuridico per far valere nei confronti della società cedente vizi quali quelli denunciati, attinenti a rapporti tra cedente e cessionario ed a comportamenti di quest’ultimo, poiché con la cedente è intervenuta una transazione e poiché la società cessionaria non è parte in causa.

La sentenza dei giudici di legittimità chiude ricordando un principio già enunciato in altre pronunce (sent. n. 4217/2017 e 23064/2016) secondo cui l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti.