Legge n 52/2022: novità in materia di formazione, lavoro agile, sorveglianza sanitaria e DPI
A cura della redazione
Pubblicata la Legge 19 maggio 2022, n. 52, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
Cosa tratta?
La Legge di conversione n 52/2022, apporta modifiche e novità rispetto al Decreto Legge 24/2022, esse riguardano principalmente quattro tematiche:
- formazione in materia di salute e sicurezza: la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Diventa chiara e netta l’equiparazione tra videoconferenza e formazione in aula e non più soggetta a particolari interpretazioni.
- lavoratori fragili e lavoro agile: sono prorogate fino al 30 giugno le misure di lavoro agile per i lavoratori fragili, e fino al 31 agosto la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel settore privato anche in assenza dell’accordo individuale previsto dalla legge 81/2017;
La modalità semplificata consiste nella possibilità di avviare il lavoro agile anche in assenza di un accordo individuale tra le parti, attraverso una procedura telematica e con l’utilizzo del documento messo a disposizione dall’INAIL per assolvere agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.
- sorveglianza sanitaria eccezionale: estensione fino al 31 luglio 2022 delle disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei dipendenti maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica all’esito della quale il medico competente esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità temporanea alla mansione.
- dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie: fino al 15 giugno 2022, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani.
Quando entra in vigore?
La Legge è entrata in vigore il 24 maggio 2022.
Indicazioni operative
Recepire le modifiche introdotte, rispettare gli obblighi prescritti e valutare l’utilizzo della formazione a distanza per i propri dipendenti.
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