La Commissione lavoro ha approvato una serie di emendamenti alla Legge di Bilancio 2017, tra i quali si prevede come strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, il riconoscimento ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Tra gli ulteriori emendamenti approvati, che dovranno essere oggetto di successivi esame e conferma, si segnalano i seguenti:

  • Il diritto all'astensione concesso alle donne vittima di violenza di genere, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi. Durante tale periodo, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera.
  • Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2017, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi.
  • Le disposizioni sulla DIS.COLL. sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.
  • Al fine di favorire l'autonomia delle donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati, ai datori di lavoro privato che le assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
  • La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a cinque giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.
  • Si rende strutturale l’esclusione dal contributo di licenziamento per: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.