Legge di Bilancio: più difficile ottenere la NASPI
A cura della redazione
L’art. 1, c. 171 della Legge 207/2024 ha reso più stringenti i requisiti per ottenere la NASPI prevedendo che l’indennità può essere riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino, oltre ai requisiti già previsti dall’art. 3, c. 1 del Dlgs 22/2015 (essere in stato di disoccupazione e poter far valere 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione), con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, anche almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie oppure a seguito di risoluzione consensuale.
L’intento del legislatore è quello di limitare un fenomeno elusivo emerso negli ultimi anni posto in essere sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. In particolare, in fase di liquidazione della NASpI, sono state rilevate delle cessazioni involontarie a seguito di rioccupazioni, molto spesso di breve durata o di natura intermittente, di lavoratori già dimissionari, anche a seguito di accordi di esodo individuali, da contratti di lavoro a tempo indeterminato. L’elevata incidenza del fenomeno evidenzia che tali rioccupazioni sono finalizzate ad ottenere l’indennità di disoccupazione che non spetterebbe a seguito delle precedenti dimissioni, per le quali il datore di lavoro non ha pagato il c.d. ticket licenziamento.
Il nuovo requisito, previsto dal citato comma 171 che ha inserito la lettera c-bis) nell’art. 3, c. 1 del Dlgs 22/2015, non opera se le dimissioni sono state rassegnate per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966) oppure in caso di dimissioni di cui all’articolo 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001 (dimissioni delle lavoratrici madri).
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