Legge Bossi Fini: lo schema del regolamento di attuazione
A cura della redazione
Il 27 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di regolamento di attuazione della legge Bossi Fini (L. 189/2002).
Tra le principali novità presenti nella bozza del regolamento si segnalano le seguenti:
- i permessi di soggiorno per lavoro subordinato saranno rilasciati, non più dalla Questura, bensì dallo Sportello unico istituito presso le Utg-Prefetture;
- i permessi di soggiorno per lavoro autonomo continueranno, invece, ad essere rilasciati dalla Questura.
- non è più possibile convertire un permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio dell'attività lavorativa (turismo, cure mediche, ecc.) in permesso per lavoro autonomo.
- viene confermata la possibilità di convertire un permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso per lavoro sia subordinato che autonomo.
- i lavori stagionali autorizzati a soggiornare per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo dei rilievi fotodattiloscopici.
- tra le fonti di reddito utili al rilascio della carta di soggiorno, richiedibile dallo straniero dopo 6 anni di residenza legale in Italia, viene incluso anche il trattamento pensionistico.
- la capacità reddituale del datore di lavoro non è richiesta nel caso in cui lo stesso sia affetto da patologie che ne limitano l'autosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza
- la domanda di assunzione e la relativa documentazione possono essere inoltrate dal datore di lavoro per via telematica
- il datore di lavoro può chiedere che alla trasmissione alla rappresentanza diplomatica italiana del nulla osta all'assunzione provveda lo Sportello Unico.
Inoltre si segnala che possono chiedere il permesso di soggiorno alla frontiera coloro che provengono da Stati nei confronti dei quali vige l'esenzione dal visto per turismo e soggiornanti in Italia per meno di 30 giorni.