Il DDL della manovra per il 2020, licenziato dal Governo e attualmente in discussione presso la Commissione Bilancio del Senato, all’art. 83 prevede una modifica al limite di esenzione pari a 5,29 euro per i buoni pasto in forma cartacea e pari a 7 euro per quelli in forma elettronica.

In particolare la disposizione in esame modifica le esenzioni vigenti contenute nell’art. 51, c.2, lett.c) del TUIR, riducendole a 4 euro per i buoni cartacei e incrementandole a 8 euro per i buoni di tipo elettronico.

Resta invece ferma l’attuale disciplina prevista per la somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro direttamente o attraverso mense (per la quale è prevista l’integrale esclusione dal reddito di lavoro dipendente) nonché quella prevista per le indennità sostitutive corrisposte agli addetti nei cantieri edili e in altre strutture lavorative a carattere temporaneo o in unità produttive ubicate in zone dove mancano strutture e servizi di ristorazione, i  quali non avrebbero la possibilità di utilizzare il buono pasto (per le quali la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente è confermata nell’importo massimo giornaliero di 5,29 euro).