Legge di Bilancio 2018: riepilogate le disposizioni di interesse per l’attività di vigilanza
A cura della redazione
L’INL, con la circolare 25/01/2018 n.2, ha riepilogato le disposizioni di interesse per l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale contenute nella L. 205/2017, tra cui quelle che regolamentano il nuovo esonero contributivo triennale pari al 50%, riservato ai datori di lavoro che assumono lavoratori con età inferiore a 35 (30 anni nel 2019) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.
A seguito dell’introduzione di questo nuovo incentivo è stato abrogato dal 1° gennaio 2018 l’esonero contributivo biennale previsto dalla Legge di Bilancio 2017.
Viene ricordata la decontribuzione, per un periodo massimo di 36 mesi, per le assunzioni presso le cooperative sociali di persone cui è stata riconosciuta la protezione internazionale e l’esonero contributivo pari al 100% per tre anni a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni che si iscrivono nella previdenza agricola tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018.
La circolare pone anche l’attenzione sulle disposizioni che stabiliscono che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro Quinto del Codice Civile e che, a pena di nullità, lo Statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve avere specifici contenuti relativi alla denominazione o ragione sociale, all’oggetto o scopo sociale, ecc.
Viene evidenziato in particolare che la disciplina sulle collaborazioni organizzate dal committente di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 non trova applicazione in relazione alle collaborazioni rese ai fini istituzionali alle società sportive dilettantistiche lucrative, analogamente a quanto previsto in relazione alle collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
L’INL ricorda anche che l’attività di steward può essere oggetto di prestazioni di lavoro occasionale nel limite di 5.000 euro nel corso di un anno civile per ciascun prestatore nei confronti di ciascuna società sportiva e che è possibile attivarlo tramite il Libretto famiglia.
Inoltre, novità si registrano in materia di esonero contributivo per il Mezzogiorno, ossia lo sgravio pari al 100% nel limite su base annua pari a 8.060 euro riconosciuto a chi occupa nelle regioni del Sud d’Italia soggetti che non hanno compiuto 35 anni di età ovvero con età superiore purché privi di impiego regolarmente retribuito.
A far data dal 1° luglio 2018, entra in vigore il divieto di corrispondere ai lavoratori la retribuzione con denaro contante, qualsiasi sia la tipologia di rapporto di lavoro instaurato. Quindi non solo i rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., ma anche ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della L. 142/2001. L’INL sottolinea anche che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Infine viene ricordato anche che è escluso l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità da parte delle imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi in relazione ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e operanti nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento.
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