Legge 27/2020 e Decreto Rilancio: istruzioni e codici UNIEMENS
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2162 del 25 maggio 2020, ha fornito le prime istruzioni operative in relazione alla modalità di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti previsti dalla L. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020 (Cura Italia), e dal D.L. 34/2020 (Rilancio).
L’Istituto ha ricordato che il combinato disposto degli articoli 61, c. 1, e 78, c. 2-quinquiesdecies, del citato D.L. 18/2020, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, ha introdotto la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le imprese del settore florovivaistico con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 30.4.2020 (data di entrata in vigore della L. 27/2020) al 15.7.2020 compreso. Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, alle note di rettifica, nonché agli atti di recupero da accertamento amministrativo o di vigilanza le cui scadenze ricadano nel periodo dal 30.4.2020 al 15.7.2020.
L’INPS ha, inoltre, chiarito che alle posizioni contributive degli ulteriori destinatari previsti ex novo nell’elencazione contenuta nel c. 2 dell’art. 61 e, nello specifico, gli “esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”, sarà attribuito il codice di autorizzazione “7L”, avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.
Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, pertanto, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice già in uso “N967”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.
Le aziende che abbiano già provveduto all’invio dei flussi Uniemens relativi ai mesi in esame, senza aver inserito il codice di sospensione previsto, dovranno provvedere alla variazione della denuncia aziendale mediante la “variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del tipo regolarizzazione”, come già indicato anche nel messaggio 1789/2020.
Infine, per le imprese del settore florovivaistico interessate alla sospensione contributiva ai sensi dell’art. 78, c. 2-quinquiesdecies, del D.L. 18/2020, e ss.mm.ii., introdotto dalla L. 27/2020, sarà attribuito a cura della Direzione generale il codice di autorizzazione “7S”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. 18/2020”.
Per i periodi di paga di aprile 2020 e maggio 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N973”, che assume il nuovo significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 78, c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020”.
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