L'INPS, con la circolare 20/05/2004 n.84, ha definito le strutture territoriali dell'Istituto previdenziale presso le quali devono essere notificati gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto e gli atti di pignoramento e sequestro a pena di nullità. In particolare devono intendersi per strutture territoriali le Direzioni Provinciali e Subprovinciali e tutte le Agenzie dell'Istituto.