La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese del giudizio rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014 stabilendo che il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

La Consulta ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Diversamente, non è stato considerato fondato il particolare profilo di censura che faceva riferimento alla posizione del lavoratore come parte “debole” del rapporto controverso. Infatti, secondo la Corte, la qualità di “lavoratore” della parte che agisce (o resiste) nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non giustifica, di per sé, una deroga all’obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte interamente soccombente, e ciò pur nell’ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale (articolo 3, secondo comma, Costituzione). La Corte ha però precisato che, in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’articolo 92 Cpc, rientrano nella valutazione del giudice anche le ipotesi in cui il lavoratore debba promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi rilevanti e decisivi nella disponibilità del solo datore di lavoro (c.d. contenzioso a controprova). Il giudice dovrà, in particolare, verificare se vi sia o meno una situazione di assoluta incertezza su questioni di fatto, eventualmente riconducibili alle “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono la compensazione delle spese di lite.