Il Decreto Legislativo 135 del 2024, in vigore dall'11 ottobre, introduce importanti modifiche per la protezione dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Tra le novità, l'equiparazione delle sostanze reprotossiche agli agenti cancerogeni e mutageni, nuove categorie di sostanze tossiche e aggiornamenti agli allegati del Testo Unico sulla Sicurezza. Particolare attenzione è rivolta alla protezione delle lavoratrici in gravidanza e allattamento, e alla sorveglianza sanitaria periodica per i lavoratori esposti.

Cosa tratta:

Il D.Lgs 135 del 4 settembre 2024, in vigore dall’11 ottobre 2024, recepisce la direttiva 2022/431/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, e modifica il D.Lgs 81/2008 equiparando le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B ad agenti cancerogeni e mutageni di categoria 1A e 1B.

La tossicità riguarda non solo i lavoratori in generale, ma anche particolari categorie di lavoratrici, come quelle in stato di gravidanza o in fase di allattamento, per le quali il rischio deve essere attentamente valutato.

Tra le novità si segnala l’introduzione di due categorie di sostanze tossiche per la riproduzione:

1)  Le sostanze prive di una soglia di esposizione sicura

2)   Le sostanze che hanno un livello di esposizione al di sotto del quale non rappresentano un pericolo per la salute.

Queste nuove definizioni, descritte all’art. 234 del decreto, arricchiscono il quadro normativo e impongono ai datori di lavoro di adottare misure specifiche di prevenzione e protezione.Il decreto non solo modifica gli articoli del Testo Unico sulla Sicurezza, ma interviene anche sugli allegati:

L’allegato XXXVIII, che contiene i valori limite di esposizione professionale, viene sostituito interamente con una nuova versione aggiornata.

Viene, inoltre, abrogato l’allegato XXXIX, mentre all’allegato XLIII vengono aggiunte disposizioni relative ai nuovi valori limite di esposizione.

In particolare, l’allegato XLIII -bis introduce i nuovi limiti per le sostanze tossiche per la riproduzione, rafforzando ulteriormente le misure di protezione nei confronti dei lavoratori.

Per le sostanze/miscele tossiche per la riproduzione, ovvero sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008, con le seguenti indicazioni di pericolo: H360, H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd, H360fD.

Le valutazioni del rischio dovranno quindi essere riviste e la formazione dovrà essere integrata di conseguenza.

H360 - Può nuocere alla fertilità o al feto

H360D - Può nuocere al feto

H360Df  - Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

H360F - Può nuocere alla fertilità.

H360FD - Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

H360Fd - Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

Un’altra novità importante riguarda la sorveglianza sanitaria.I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione devono essere sottoposti a visite mediche periodiche, con cadenza almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche o private.

Questa disposizione si applica in particolare ai lavoratori che manipolano farmaci pericolosi contenenti tali sostanze.

Gli Obblighi per i Datori di Lavoro

Le modifiche legislative non solo ampliano il quadro normativo, ma pongono nuove responsabilità ai datori di lavoro, che dovranno adeguarsi per garantire la sicurezza dei lavoratori esposti a queste sostanze pericolose.Il D.Lgs specifica, inoltre, che il datore di lavoro è responsabile dell’etichettatura chiara e leggibile di impianti, contenitori e imballaggi contenenti agenti pericolosi, in conformità con il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).Le sostanze reprotossiche, secondo il Regolamento CLP, devono essere etichettate con avvertenze specifiche riguardanti i rischi per la fertilità e lo sviluppo del feto.

L'etichetta di pericolo deve includere il pittogramma appropriato (GHS08, pericolo per la salute) e le seguenti informazioni:

Categoria 1 (1A e 1B)

  • Indicazione di pericolo: H360
  • Descrizione: "Può nuocere alla fertilità o al feto."
  • In caso di effetti specifici noti, deve essere indicato il tipo di effetto (es. malformazioni, ritardo nello sviluppo).
  • Se accertato che nessun'altra via di esposizione comporta lo stesso pericolo, deve essere indicata la via di esposizione (es. inalazione, ingestione, contatto cutaneo).

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore l’11 ottobre 2024.

Articolo redatto in collaborazione con FLASHPOINT S.r.l.