Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha aggiornato al 5 dicembre 2023 le risposte alle FAQ, pubblicando anche quelle relative al lavoro sportivo, tra le quali che ai fini del versamento contributivo relativo ai periodi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro opereranno come indicato nella Circolare INPS n. 88/2023 ossia effettueranno la regolarizzazione esclusivamente sulla denuncia di competenza di novembre 2023.

Inoltre le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 27 ottobre 2023 attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche restano valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 36 del 2021. In fase di prima applicazione, il termine del trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro decorre dalla data di entrata in vigore del decreto per i rapporti di lavoro sportivo per i quali non è stata eseguita la comunicazione obbligatoria e instaurati a partire dal 1° luglio 2023 e, quindi, il 30 dicembre 2023.

Il Ministero del lavoro precisa anche che le comunicazioni attraverso il modello "Unilav-Sport" possono essere eseguite da associazioni, società, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP e Sport e salute S.p.a., in accordo con l'articolo 9-bis, comma 6 del Decreto-Legge 1° ottobre 1996, n. 510, destinatarie della prestazione di lavoro sportivo dilettantistico anche per il tramite dei soggetti delegati di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 (intermediari autorizzati, ad esempio, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati etc.).

Riguardo all’impiego di lavoratori sportivi minorenni, si precisa che a decorrere dal 5 settembre 2023 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 120/2023), possono essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 anche i giovani atleti quattordicenni. Il limite massimo di età questa tipologia di contratto è 23 anni. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente. Gli apprendisti, anche se nell’ambito del lavoro sportivo, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti – FPLD dell’INPS.

I lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel settore dilettantistico sono assicurati alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. L’obbligo contributivo presso la Gestione separata è previsto al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Pertanto, in caso di più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto l’importo di euro 5.000,00 quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti. Le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente il suddetto importo. Anche per i lavoratori autonomi che svolgono attività sportiva nei settori dilettantistici provvisti di partita IVA l’insorgenza dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000,00 euro annui.

In merito agli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavorativi sportivi, viene specificato che dal 1° luglio 2023, sono assicurate all’INAIL le seguenti categorie di lavoratori: 1. i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico; 2. i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato; 3. i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Il Ministero del lavoro ricorda che il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche è uno strumento istituito dal D.Lgs. n. 39/2021, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport. Questo registro è responsabile di svolgere diverse funzioni, tra cui la certificazione dell'effettiva natura sportiva dilettantistica delle attività degli Enti Sportivi dilettantistici. Dal 1° luglio 2023, gli Enti Sportivi Dilettantistici e gli organismi sportivi possono eseguire le comunicazioni obbligatorie relative esclusivamente ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche attraverso il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Infine viene chiarito che i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi – FPLS gestito dall’INPS e si applica la disciplina del D.Lgs. n. 166/1997. Al Fondo sono, altresì, iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma della collaborazione coordinate e continuative, ma soltanto se operano nei settori professionistici. Nell’area dilettantistica, il lavoratori autonomi (anche co.co.co) devono essere iscritti nella Gestione Separata INPS.