Il Ministero dell’interno, sul proprio sito internet, ha pubblicato le risposte alle principali FAQ relative al c.d. Decreto Salvini (DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella Legge 1 dicembre 2018, n. 132) che ha soppresso il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituendolo con permessi speciali strettamente collegati ai requisiti soggettivi ed oggettivi del cittadino extracomunitario.

Tra le varie risposte fornite il Ministero dell’interno evidenzia che tutti coloro ai quali è riconosciuto lo status di protezione internazionale ovvero gli stranieri che, rientrando in speciali categorie, necessitano di specifica tutela, possono accedere al SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), beneficiano delle misure di integrazione e, naturalmente, possono essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente, analogamente a quanto avviene per gli stranieri regolarmente soggiornanti non richiedenti asilo.

Secondo il Ministero, inoltre, chi ha già ricevuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari in base alla previgente normativa continua a rimanere legittimamente nel territorio e a rimane iscritto all’anagrafe fino alla scadenza del titolo ovvero anche successivamente, potendo convertire quest’ultimo in permesso di lavoro (sia subordinato che autonomo) o per ricongiungimento familiare o, comunque, ottenere uno dei nuovi permessi speciali, sussistendone le condizioni.