Le ricongiunzioni successive al 31 luglio 2010 restano onerose
A cura della redazione
L’Inps, con la circolare n. 116 del 19 luglio 2017, ha fornito rilevanti indicazioni in merito alle conseguenze della pronuncia della Corte Costituzionale n. 147/2017, con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 12, comma 12-septies del D.L. n. 78/2010, che ha previsto l’onerosità delle ricongiunzioni nel FPLD dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria IVS.
L’istituto previdenziale ha sottolineato che la sentenza della Corte ha dichiarato l’illegittimità della predetta norma solo nella parte in cui prevedeva l’efficacia retroattiva delle disposizioni in essa contenute nel circoscritto arco temporale che dal 1° luglio 2010 si estende fino al 30 luglio 2010 (infatti la norma è entrata in vigore il 31 luglio del 2010).
Ne consegue che le domande di ricongiunzione presentate nel periodo dall’1 luglio al 30 luglio 2010 rientrano nel regime di ricongiunzione gratuita previgente all’entrata in vigore della legge n.122/2010; quelle presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 restano a titolo oneroso.
Le domande presentate nel predetto arco temporale 1 luglio-30 luglio e non ancora definite con il provvedimento amministrativo di accoglimento, saranno considerate a titolo gratuito; quelle definite ai sensi della norma dichiarata incostituzionale, devono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato ovvero non sia trascorso il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria.
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