La Cassazione Penale si è pronunciata lo scorso 11 dicembre, con sentenza n.45405, rispetto alla responsabilità penale del titolare dell’impresa affidataria di verificare le condizioni di sicurezza del lavoro della ditta esecutrice in un caso di infortunio mortale occorso nel 2015.

Il fatto

Per l’esecuzione della ristrutturazione della faccia di un condominio, era stata incaricata la ditta “Edilizia DGI s.r.I.s.”, al cui legale rappresentate A.A. si riferisce la sentenza che trattiamo, che a sua volta aveva appaltato l’attività di installazione dei ponteggi all’impresa “Europonteggi Due Srl”.  

L’infortunio mortale era avvenuto durante l’installazione degli ultimi piani di un ponteggio metallico all’interno del cantiere. L’operatore, dipendente della ditta esecutrice Europonteggi Due Srl, era precipitato da un’altezza di quindici metri; il lavoratore indossava l’imbracatura anticaduta, ma non l’aveva collegata in quanto i punti di ancoraggio era assenti, mentre non erano inseriti i perni di collegamento tra i montanti all’ultimo piano del ponte. Dalla ricostruzione, il mancato collegamento dei montanti aveva causato il cedimento di un cavalletto cui era attaccata una carrucola.

Al legale rappresentante della ditta affidataria erano quindi state contestate:

  • l’inadeguatezza del POS, in quanto carente della descrizione delle specifiche attività e singole lavorazioni svolte dalla ditta Europonteggi Due Srl;
  • la mancata verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori eseguiti dal subappaltatore.

Il legale rappresentante A.A. aveva fatto ricorso rispetto alla sentenza della Corte di appello di l’Aquila, che aveva riconosciuto la responsabilità penale del soggetto.

La decisione della Cassazione Penale

I giudici hanno rigettato il ricorso, in quanto hanno rilevato una mancanza di cooperazione e vigilanza su più aspetti dell’impresa affidataria verso la subappaltatrice.

Nel dettaglio, il POS della impresa affidataria era stato ritenuto insufficiente perché non prendeva minimamente in considerazione i lavori di installazione del ponteggio e i conseguenti rischi di caduta dall'alto. I giudici hanno sottolineato che l’obbligo di dirigere il POS è in capo ad ogni ditta coinvolta nei lavori, quindi anche alle subappaltatrici. Il titolare dell’impresa affidataria doveva verificare che l’esecutrice, in questo caso la Europonteggi Due Srl, avesse redatto il proprio POS e doveva verificare la congruenza fra questo e quello della propria ditta. Infatti, “in caso di subappalto, tra i compiti della ditta affidataria c'è quello di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (così Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018, Scibilia, Rv. 272240)”.

Non solo, nelle riunioni di coordinamento non era stato presente un rappresentante della ditta Europonteggi, né il tema dell’installazione dei ponteggi era stato oggetto degli incontri, mentre nel frattempo la struttura veniva completata. A.A. aveva quindi omesso di valutare i rischi connessi al montaggio del ponte e non aveva verificato che l’attività fosse svolta secondo indicazioni. Se avesse vigilato, come sua responsabilità, si sarebbe presto reso conto almeno dell’assenza della linea vita. In questo i giudici confermano il nesso causale fra la negligenza del legale rappresentante della ditta affidataria e l’incidente avvenuto.