Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 33 del 17 dicembre 2014, ha precisato che, per i periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, ex art. 3 della L. 223/1991, il diritto al rimborso delle quote di TFR matura, in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro.
Il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di concessione ex art. 3 L. 223/1991 resta fermo anche nel caso in cui le imprese in esame collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai limiti temporali indicati dall’art. 5, comma 6, della medesima legge (periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione della CIGS e la fine del 12° mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento dell’unità produttiva interessata).
In ordine ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, il Ministero del Lavoro ricorda che, anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali, la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone, dunque, l’impossibilità di ascrivere la quote di TFR a carico della CIGS.
Infine, il Ministero chiarisce che nel caso di dichiarazione di fallimento con cessazione del rapporto di lavoro, non possono maturare ulteriori quote di TFR. Diversamente, nel caso di richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 3 della L. 223/1991, sussistendo la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita sino al termine di confessione del trattamento stesso, continuano a maturare la quote di TFR nel corso del periodo di fruizione della CIGS.