È stato approvato definitivamente, il 21 ottobre 2014, il DDL 1864-B recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”.
In particolare, si segnala che con l’articolo 7, al fine di sanare la procedura di infrazione 2013/2027, vengono estese le agevolazioni fiscali – in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cd. “minimi” – previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia (cd. “non residenti Schumacker”).
Per questi ultimi l’IRPEF sarà calcolato in base alle norme ordinarie, senza le vigenti limitazioni agli oneri deducibili dal reddito o detraibili dall’imposta lorda.
L'articolo 13, inoltre, reca disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento alle ipotesi di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro.
Riguardo alla prima fattispecie, la norma vigente prevede che il datore di lavoro, in caso di costituzione di nuova impresa, effettui la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività.
Secondo le nuove disposizioni, il datore deve, in ogni caso, dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che già formano oggetto del documento suddetto - fermo restando che quest'ultimo conterrà anche una valutazione di tutti i rischi -.
Riguardo alla seconda fattispecie, la norma vigente prevede che la valutazione dei rischi sia rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità; in tali ipotesi, le misure di prevenzione devono essere aggiornate e, nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato. In merito, le nuove disposizioni dispongono che il datore sia, in ogni caso, tenuto a dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione nonché immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale può accedere alla documentazione suddetta.
L'articolo 16, infine, estende ai dirigenti le procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi (vigenti per le altre categorie di lavoratori) ed i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare.
L'estensione delle procedure suddette è operata - come specifica l’art. 16, comma 1, lettera b) - anche per l'ipotesi in cui, nell'ambito di una fattispecie di licenziamento collettivo, si intenda procedere al licenziamento di un solo dirigente.
Nell'ipotesi di violazione delle procedure o dei criteri di scelta suddetti, si prevede che il datore di lavoro sia tenuto al pagamento, in favore del dirigente, di un'indennità, in misura compresa tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura ed alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.