L’Inps, con la circolare n. 1 del 7 gennaio 2013, ha fornito chiarimenti sulle nuove norme introdotte, dalla L. 92/2012, in materia di integrazione salariale.
La legge di riforma del mercato del lavoro ha apportato alcune modifiche all’attuale sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro. In particolare:
- ha incluso nel novero delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese prima ammesse solo annualmente al trattamento con specifici provvedimenti legislativi. In base all’art. 3, comma 1, della L. 92/2012, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, alle agenzie  di  viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, alle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, alle imprese del trasporto  aereo a  prescindere  dal numero di dipendenti, alle imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti;
- ha messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale;
- ha modificato i requisiti per la concessione del trattamento per le imprese in procedura concorsuale. In primo luogo, sono modificati i requisiti previsti per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all’art. 3, comma 1, della L. 223/1991, che potrà riguardare soltanto le aziende per le quali “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”.
A tale riguardo, con decreto del Ministero del Lavoro, in corso di definizione, devono essere individuati i “parametri oggettivi” sulla base dei quali il Ministero stesso, nella fase istruttoria, valuterà l’ammissibilità della concessione di integrazione a queste tipologie di impresa.
Infine, a partire dal 1° gennaio 2016, viene abrogato l’intero art. 3 della L. 223/1991. Pertanto, l’intervento straordinario di integrazione salariale per le imprese assoggettate a procedure concorsuali non sarà più concedibile a partire da questa data;
- ha abrogato la normativa relativa al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID);
- ha disciplinato le ipotesi di decadenza in caso di rifiuto del beneficiario di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o di mancata regolare frequenza senza giustificato motivo. In particolare, l’art. 4, comma 42, della L. 92/2012 specifica che la decadenza si verifica quando le attività di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 km dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti.
Nelle suddette ipotesi, qualora sia dichiarata la decadenza dalla prestazione, rimangono salvi i diritti già maturati.