All’interno della Gazzetta Ufficiale del 3 Gennaio 2023 è stato pubblicato il nuovo Decreto Legislativo 203/2022, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 Luglio 2020, n. 101 per la protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Il Decreto si è reso necessario a seguito di osservazioni effettuate dalla Commissione Europea che dovevano essere recepite ma anche per risolvere elementi di criticità emersi nella prima fase di attuazione della norma e per apportare correzioni a refusi ed errori presenti nella stesura.

Cosa tratta

Il Decreto Legislativo 203/2022, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/ Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, contiene 74 articoli divisi in 15 capi.

Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 alla disciplina sulle radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101) sono piuttosto ampie. Le vediamo brevemente elencate seguendo la struttura dello stresso Decreto:

  • Capo I: modifiche relative alle definizioni e alle autorità competenti
  • Capo II: modifiche relative alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
  • Capo III: modifiche relative al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo
  • Capo IV: modifiche relative al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi
  • Capo V: modifiche relative alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
  • Capo VI: modifiche relative all'esposizione dei lavoratori
  • Capo VII: modifiche relative all'esposizione della popolazione
  • Capo VIII: modifiche relative alle esposizioni mediche
  • Capo IX: modifiche relative a particolari situazioni di esposizione esistente
  • Capo X: modifiche relative all'apparato sanzionatorio
  • Capo XI: modifiche relative a disposizioni transitorie e finali
  • Capo XII: modifiche relative agli allegati
  • Capo XIII: modifiche recanti norme in materia ambientale
  • Capo XIV: modifiche relative alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazioni

Quando entra in vigore

Il Decreto Legislativo 203/2022 entra in vigore il 18 Gennaio 2023.

Indicazioni operative

Tra le novità riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro sul lavoro, con obblighi a carico del Datore di Lavoro e di altre figure della sicurezza, evidenziamo

  • quella riportata dall’art. 22 – Capo VI recante “Modifiche all’articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti” secondo il quale i datori di lavoro devono trasmettere all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti;
  • quella riportata dall’art. 23 – Capo VI recante “Modifiche all’articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti” secondo il quale i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento non più ogni tre anni bensì almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. Tale formazione integra quella prevista dall’art. 37, c. 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
  • quella riportata dall’art. 24– Capo VI recante “Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori” secondo il quale il datore di lavoro deve garantire la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico in materia di radioprotezione dei lavoratori con periodicità non più triennale, bensì almeno quinquennale. Tale formazione integra quella prevista dall’art. 37, c. 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 

Si riporta al testo completo del decreto legislativo 203/2022 in allegato per tutte le modifiche e ulteriori approfondimenti in merito.