La legge 208/2015 modifica i recenti decreti legislativi 148/2015 e 22/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali e ripropone per il 2016, la CIG e la mobilità in deroga. 

In particolare la Legge di Stabilità 2016 intende incentivare la cambio generazionale in azienda favorendo l’uscita dei lavoratori anziani attraverso il ricorso del contratto part time. 

Più precisamente ai dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e  alle  forme  sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e  indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre  2018,  il  diritto  al  trattamento pensionistico di vecchiaia, è consentito, in accordo con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo  intercorrente  tra  la  data  di  accesso  al beneficio e  la  data  di  maturazione  del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, la possibilità di stipulare un contratto part time con riduzione dell'orario di lavoro  in misura compresa tra il 40% e il 60%.

Dalla decorrenza del predetto contratto part time, detti soggetti ricevono mensilmente dal datore di lavoro la retribuzione relativa al nuovo rapporto più una  somma  corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici  a  carico  azienda relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Quest’ultima somma non concorre alla  formazione  del  reddito  da  lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale. 

Per il periodo di non prestazione lavorativa, per effetto del part time, al lavoratore è riconosciuta  la contribuzione figurativa commisurata alla corrispondente retribuzione persa.

La facoltà è concessa, a domanda e nei limiti delle  risorse  finanziarie stanziate,  previa  autorizzazione  della  Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro deve darne comunicazione all’INPS e alla DTL della stipula del contratto part time e della relativa cessazione con le modalità che verranno individuate con apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro il 29.2.2016.

Il comma 285 della Legge di stabilità 2016 invece integra l’art. 41 del D. Lgs. 148/2015, relativo ai contratti di solidarietà espansiva, precisando che nei  confronti  dei  lavoratori  interessati  da  riduzione stabile dell'orario di lavoro con  contemporanea riduzione  della  retribuzione (contratti part time a cui deve seguire contestuale assunzione di nuovo personale), con esclusione dei soggetti anziani ai quali mancano massimo 24 mesi al requisito pensionistico di vecchiaia, i datori di lavoro,  gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà  per il sostegno al reddito,  possono versare la contribuzione ai  fini  pensionistici  correlata   alla   quota   di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non  sono riconosciute le agevolazioni contributive corrispondenti al contributo, per i primi tre anni di contratto, dei lavoratori nuovi assunti, del 15%, 10% e 5% ovvero, in alternativa, per i giovani tra i 15 e i 29 anni, la contribuzione apprendisti.

E’ stato poi modificato il comma 2, dell’art. 1, del D. Lgs. 148/2015, precisando che, non solo nel settore industriale ma in tutti i settori, il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, presso l’unità produttiva interessata, di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di cassa integrazione, non è necessario per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per gli eventi oggettivamente non evitabili.

Viene anche previsto che il contributo pari al 50% della retribuzione persa, ripartito in parti uguali tra impresa e lavoratore, per una durata massima di due anni e la corresponsione ai lavoratori dipendenti da imprese artigiane, da parte dell’ente bilaterale, di una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori, trovino  applicazione  per  l'intera durata stabilita nei contratti  collettivi  aziendali  qualora  detti contratti siano stati stipulati in data  antecedente  al  15  ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31  dicembre  2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno  2016.  

Vengono poi stanziate nuove risorse per l’accesso, anche nel 2016, agli ammortizzatori sociali in deroga alla disciplina vigente. Il trattamento di integrazione  salariale  in  deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a  decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per  un  periodo  non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre  2016,  a  parziale  rettifica  di  quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5,  del  D.M. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga non può  essere  concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno  già beneficiato di prestazioni di mobilità  in  deroga  per  almeno  tre anni,  anche  non  continuativi. Per  i   restanti   lavoratori   il trattamento può essere concesso per non più di  quattro  mesi,  non ulteriormente prorogabili,  più  ulteriori  due  mesi  nel  caso  di lavoratori residenti nelle aree del mezzogiorno (DPR 218/1978). Per tali lavoratori, il periodo complessivo non può comunque eccedere  il limite massimo di tre anni e quattro mesi.

Le regioni e  le  province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la  concessione  dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto D.M. 83473 del 2014 (vale a dire concedere la CIG in deroga anche per causali non previste dal citato decreto ministeriale), in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero  in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura  degli  oneri connessi a  carico  delle  finanze  regionali  ovvero  delle  risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione.  Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre  la  data del 31 dicembre 2016.

Il comma 310 stabilisce che l'indennità di disoccupazione per i lavoratori  con  rapporto di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  (DIS-COLL), è riconosciuta  anche per l'anno 2016, in relazione  agli  eventi  di  disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino  al  31  dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i  periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della  DIS-COLL. Per gli episodi di disoccupazione verificatisi  a  decorrere  dal  1º gennaio  2016  e  sino  al  31  dicembre  2016,   la DIS.COLL è riconosciuta ai collaboratori in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti: essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;  poter far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno civile nel limite delle relative coperture finanziaria) precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Infine si prevede un incremento della dotazione finanziaria  per l’erogazione dell’assegno di disoccupazione (ASDI), spettante, a determinate condizioni, a chi, al termine del periodo di NASpI, non ha trovato una nuova occupazione (D. Lgs. 22/2015).