Rapporto di lavoro
Le novità fiscali e previdenziali della Legge Finanziaria 2006
A cura della redazione
Di seguito riepiloghiamo le principali novità contenute nella legge finanziaria 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - S.O. n. 211 alla G.U. n. 302 del 29-12-2005 in vigore dal 1°-1-2006, salvo quanto diversamente specificato) che interessano in particolare gli aspetti fiscali, contributivi, del rapporto di lavoro e gestionali.
- Autotrasporto conto terzi (cc. 105, 106 e 107) - Ai fini della riduzione dei premi INAIL (anno 2005) sono stati stanziati ulteriori 50 milioni di euro. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31-12-2005 la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 66, c. 5, del DPR 917/86, è applicabile anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante nell'ambito della regione o delle regioni confinanti relativamente all'anno 2005, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, è riconosciuto l'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali, quota a carico datore di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture (limite di spesa 120 milioni di euro).
- IRAP agricoli (c. 118) - Viene confermata, per l'anno 2005, l'aliquota dell'1,9%. Dal 2006, passa al 3,75%.
- Settore dalla pesca (c. 119) - Confermata, per tutto il 2006, la riduzione contributiva del 70%.
- Lavoratori frontalieri (c. 122) - Viene confermato, per l'anno 2006, che il reddito di lavoro dipendente prodotto, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e di altri paesi limitrofi, concorre a formare reddito complessivo per l'importo che eccede ? 8.000.
- Somme alle casse di assistenza sanitaria integrativa (c. 123) - Viene confermata, anche per il 2006, la deducibilità dal reddito di lavoro dipendente, delle somme in oggetto, fino a ? 3.615,20.
- Clausola di salvaguardia (c. 124) - La clausola di salvaguardia, riguardante la possibilità di applicare il regime fiscale al 31-12-2002 ovvero al 31-12-2004, se più favorevole, è prorogata all'anno 2006. Si ricorda che tale clausola è utilizzabile solo in sede di dichiarazione dei redditi (730 o UNICO).
- Dichiarazione dei redditi (c. 137) - A decorrere dal 1°-1-2006 le singole imposte o addizionali che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi non si pagano o non si chiedono a rimborso se l'importo risultante dalle dichiarazioni stesse non supera il limite di ? 12. La disposizione è quindi applicabile anche ai 730. Se il mod. 730 viene comunque presentato, al sostituto di dichiarazione non compete il relativo compenso. Il predetto limite non si applica alle imposte calcolate dal sostituto d'imposta.
- Bilanci comunali (c. 155) - Il termine per la deliberazione del bilancio comunale, per l'anno 2006, è differito al 31-3-2006.
- Addizionale regionale (c. 165) - Il blocco degli aumenti è stato differito al 31-12-2006, fatta eccezione per gli aumenti aventi finalità di arginare squilibri finanziari nel settore sanitario.
- Contratti di lavoro (c. 256) - La possibilità di certificare i contratti di lavoro (art. 76, L. 276/2003) è stata estesa:
- al Ministero del lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse, ovvero con unica sede di lavoro associati a organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro. Le commissioni provinciali avranno il solo compito di ratifica di quanto certificato dalla commissione ministeriale;
- ai consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento.
- Misure compensative per il conferimento del TFR alla previdenza complementare (cc. 269 e 270) - Per effetto dell'entrata in vigore dal 1°-1-2008 della riforma (D.Lgs. 252/2005) della previdenza complementare, è stata modificata l'entrata in vigore dalle misure compensative individuate dal D.L. 203/2005 (L. 248/2005), in particolare:
- il fondo di garanzia per l'accesso al credito decorrerà dal 2008;
- la riduzione contributiva, da commisurare all'ammontare del TFR che verrà versato ai fondi di previdenza complementare, decorrerà dal 1°-1-2008, nella misura di 0,19 punti percentuali (l'aliquota aumenterà gradualmente fino a raggiungere 0,28 punti percentuali nel 2014).
- Sanzioni (c. 329) - Entro il 28-2-2006 verranno aggiornate, con DPCM, gli importi fissi delle sanzioni pecuniare, anche penali.
- Interventi a sostegno delle famiglie (cc. da 330 a 335) - La norma prevede: assegno di ? 1.000 per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005; ? 1.000 per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita ovvero adottato. Limitatamente al 2005, le rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a ? 632 annui per ogni figlio ospitato negli stessi, è concessa una detrazione d'imposta lorda nella misura del 19%, secondo le disposizioni dell'art. 15 del TUIR (oneri detraibili).
- Cessione di un quinto dello stipendio (c. 346) - Con un'ulteriore modifica al DPR 180/1950, viene stabilito che le cessioni degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma purchè recante data certa.
- Costo del lavoro (cc. 361 e 362) - Dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero del versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione prestazioni temporanee, nel limite massimo complessivo di un punto percentuale. Detto esonero opera prioritariamente sull'aliquota CUAF, in caso di incapienza, sull'aliquota maternità e disoccupazione (escluso 0,30%) e, in caso di ulteriore incapienza, sulle altre aliquote (escluso il contributo FGTFR).
- Sisma della Sicilia (c. 363) - E' stabilita una proroga dei contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al sisma del 13 e 16 dicembre 1990, per le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, in particolare:
- al 30-9-2006 per il versamento previsto dall'art. 9, c. 17, secondo periodo, della L. 289/2002;
- al 1°-10-2006 per il primo versamento della rateizzazione di cui all'art. 9, c. 17, terzo periodo, della L. 289/2002 (somme che eccedono ? 5.000).
- Premi INAIL (c. 364) - Viene stabilito che i premi assicurativi INAIL devono essere rideterminati in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenendo conto dell'andamento infortunistico delle singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione infortuni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi dei premi. Tale criterio deve garantire l'equilibrio finanziario delle gestioni assicurative. La prima rideterminazione verrà disposta con delibera INAIL, da approvare con decreto ministeriale, entro il 28 febbraio 2006, successivamente verrà rideterminato entro il 30 giugno di ciascun anno.
Detta procedura potrebbe determinare un aumento o una riduzione dei premi assicurativi.
- Iscrizione agli enti (c. 374) - Il provvedimento, modificando l'art. 44, c. 8, del D.L. 269/2003 (L. 326/2003), stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la domanda di iscrizione e di annotazione al registro imprese e nel REA presente alle Camere di commercio, nonché da quelle esercenti attività commerciali (art. 1, c. 202, L. 662/1196), hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
Per il predetto fine, il Ministero delle attività produttive dovrà adeguare la relativa modulistica sentendo gli enti interessati. L'avvenuta iscrizione presso gli enti previdenziali e assistenziali sarà notificata dagli stessi enti agli interessati, entro 30 giorni. I soggetti rientranti nella presente disposizione sono, dal 1°-1-2006, esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali.
Dal 2007, gli enti previdenziali allineeranno i propri archivi a quello del registro delle imprese anche con riferimento alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni ante 2006.
- CIG e mobilità (c. 410) - Il Mistero del lavoro può disporre, entro il 31-12-2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero mirati al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accorsi in sede governativa intervenuti entro il 30-6-2006 che recepiscano intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate all'influenza aviaria. Possono altresì essere prorogati i trattamenti concessi a norma dell'art. 1, c. 155, della L. 311/2004 (i trattamenti sono ridotti del 10%, in caso di prima proroga, ovvero 30%, in caso di seconda proroga, ovvero 40%, per le proroghe successive.
- Credito d'imposta nuovi assunti (c. 412) - Viene stabilito che le risorse finanziarie derivanti da rinunce o revoche del beneficio devono essere utilizzate per accogliere le richieste secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande non accolte per insufficienza di disponibilità. Viene altresì prevista la possibilità di presentare l'istanza prima di disporre l'assunzione del lavoratore interessato. Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'assunzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Entro 30 giorni dall'avvenuta assunzione si dovrà darne comunicazione, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate di Pescara.
- Vigilanza (c. 523) - Viene stabilito che il Ministero del lavoro, l'INPS e l'INAIL, fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili. A tal fine verrà potenziata, per il triennio 2006/2008, l'attività di vigilanza in materia di lavoro.
- DURC (c. 553) - Si conferma, con un'ulteriore precisazione, che per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione degli investimenti, le imprese di tutti i settori, sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva - DURC.
- Contratti a termine (c. 558) - E' consentito stipulare contratti a termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo anche quanto l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di 6 mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di 4 mesi per i periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15% dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno in cui le assunzioni si riferiscono. Di tali assunzioni si deve dare comunicazione ai sindacati provinciali.
Riassumiamo inoltre tutte le altre disposizioni di particolare interesse previste nella Legge Finanziaria per il 2006.
- Credito d'imposta nuovi assunti (c. 412) - Il comma 412 della Legge Finanziaria, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli incentivi alle assunzioni, in particolare il credito di imposta per i nuovi assunti, modifica la legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Innanzitutto viene inserito all'articolo 62, dopo il comma 1, il comma 1 bis, in base al quale le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità.
Particolarmente interessante è la modifica all'articolo 63, comma 3, che prevede che il datore di lavoro possa presentare l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni. Le assunzioni dovranno poi essere effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni.
- Modifiche alla disciplina del contratto a termine (c. 558) - .Il comma 558 estende la possibilità di stipulare contratti a termine senza causali (le ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive) anche al settore delle poste. In particolare si prevede tale possibilità quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1º gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria dovranno essere informate delle richieste di assunzione effettuate.
- Notai e trasferimenti immobiliari (c. 495) - Il comma 495 innanzitutto prevede che l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinino quote significative delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari, nel tentativo di combattere efficacemente l'evasione fiscale anche in questo settore.
Il comma successivo prevede che le cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
Per le sole cessioni fra persone fisiche aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore catastale dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito nell'atto di cessione.
Per tali trasferimenti gli onorari dei notai sono ridotti del 20 per cento.
- Indennizzi per i risparmiatori frodati - I risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono stati vittime di frodi finanziarie e, a seguito delle quali, hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, possono ottenere un risarcimento da un apposito fondo a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Potranno ottenere risarcimenti da tale fondo anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza dei bond argentini.
Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, cioè tutti quei conti e depositi non reclamati (es. conto corrente di persona defunta non reclamato da eredi)
- Lavoratori marittimi e esposizione all'amianto (c.567) - Nei confronti dei lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA e non più dall'INAIL. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione già presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004.(comma 567 della Legge Finanziaria 2006).
- DURC (c. 553) - L'accesso ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, per le imprese di tutti i settori, è subordinato alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.(comma 553 della Legge Finanziaria 2006)
- Attività di vigilanza (c. 523) - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attività di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonché per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo nella attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005. (comma 523 della Legge Finanziaria 2006)
- Nuove strutture turistiche di qualità - Gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti.
Tali insediamenti turistici di qualità devono essere caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. Inoltre devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità.
Alla proposta dovranno essere allegati lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse
Incentivi economici al settore turismo- È stata inoltre autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2006 a sostegno del settore turistico.
- Sanzioni pecuniarie (c.329) - Entro il 28 febbraio 2006, mediante apposito DPCM che dovrà essere emanato, saranno aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. (comma 329 della Legge Finanziaria 2006)
- La tassa etica (c.d. porno tax. - c.466) - Il comma 466 prevede una addizionale del 25% alle imposte sul reddito dovuto dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e professioni. L'addizionale si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione e rappresentazione di materiale pornografico, rispetto all'ammontare totale dei predetti ricavi o compensi. Per materiale pornografico si intendono giornali quotidiani e periodici e relativi supporti integrativi, opere visive, sonore, audiovisive, multimediali, anche riprodotta su supporto informatico e telematico, di carattere pornografico, compresa ogni opera letteraria accompagnata da immagini pornografiche. Per il periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della Finanziaria è dovuto un acconto pari al 120% dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando queste disposizioni nel periodo d'imposta precedente.
- Imprese di autotrasporto merci per conto terzi. - Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 la deduzione forfetaria di spese non documentate spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti.
- Agricoltura - Le imprese agricole colpite da calamità saranno oggetto di interventi, determinati dal CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, finalizzati alla ristrutturazione della filiera agroalimentare. Saranno privilegiate nell'accesso ai finanziamenti le imprese gestite o direttamente controllate da imprenditori agricoli .Gli imprenditori agricoli potranno inoltre beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 9 del Dl 35/2005. I benefici previsti dal Dlgs 185/2000 in favore dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura sono estesi alle società di giovani imprenditori agricoli.
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