Le novità fiscali di settembre 2012
A cura della redazione
<p >Confindustria, con la circolare n. 19565 del 5 ottobre 2012, ha riepilogato le principali novità in materia fiscale del mese di settembre 2012, soffermandosi su alcune disposizioni in materia di lavoro. In particolare si rileva che:
- E’ stato prorogato, dal 15 ottobre 2012 al 31 marzo 2013, il termine per l'invio della comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o loro familiari, previsto dall'art. 2, comma 36-sexiesdecies del DL 138/2011.
Si ricorda, in proposito, che sono esclusi dall'ambito oggettivo i beni di società ed enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, concessi in godimento a soci enti non commerciali (es. associazioni di categoria), che sono utilizzati per fini esclusivamente istituzionali dell'ente non commerciale.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito, inoltre, ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative della normativa sui beni concessi in godimento ai soci, dopo quelli forniti con la circolare del 15 giugno 2012, n. 24/E. È stato precisato che, al fine di determinare il reddito diverso derivante dagli accordi fra imprese e soci per la concessione in godimento dei beni di impresa, è necessario produrre certificazione scritta con data anteriore alla data di inizio dell'utilizzazione dei beni. In assenza della predetta documentazione, il contribuente ha la possibilità di dimostrare gli elementi essenziali di tali accordi con altri elementi di prova.
Con riferimento ai beni aziendali dati in godimento all'imprenditore individuale e a soci delle società di persone e di società trasparenti per opzione, l'Agenzia ha precisato, accogliendo le osservazioni presentate da Confindustria, che il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all'utilizzatore debba essere ridotto del maggiore reddito di impresa imputato allo stesso utilizzatore (imprenditore individuale o socio tassato per trasparenza) a causa dell'indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento che ha generato il reddito diverso.
Con riferimento all'utilizzo di autoveicoli aziendali, l'Agenzia ha precisato che per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione occorre confrontare:
1) il valore normale del diritto di godimento del bene facendo riferimento all'articolo 51, comma 4, del TUIR, al netto del corrispettivo eventualmente pagato, con
2) il reddito imputato all'imprenditore individuale o attribuito al socio utilizzatore per trasparenza corrispondente all'ammontare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di forfetizzazione prevista dal TUIR.
L'eventuale eccedenza del valore normale rispetto al predetto reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.
La disciplina restrittiva dei beni concessi in godimento ai soci non si applica per i beni per i quali il legislatore fiscale ha riconosciuto l'integrale deducibilità dei relativi costi anche quando gli stessi, per loro natura, possono essere utilizzati promiscuamente (es. taxi).
- Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono stati indicati le modalità di utilizzo e i termini per la fruizione del credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel mezzogiorno, introdotto dall'art. 2 del DL 13 maggio 2012 n. 70.
Il credito d'imposta spetta ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della norma, aumentano il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, assumendo nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le assunzioni devono riguardare lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati", in conformità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato di cui al Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008.
Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 241 del 1997), tramite modello F24 da presentare all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito è intestatario del conto fiscale (di cui al DM 28 dicembre 1993 n.567). Il credito diviene utilizzabile a partire dalla data di comunicazione di accoglimento dell'istanza prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro del Lavoro e il Ministro per la coesione territoriale, 24 maggio 2012.
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