L’INPGI, con la nota del 28 settembre 2016, ha illustrato le novità contenute nella riforma previdenziale, approvata dal Consiglio di amministrazione, tra le quali che dal 2017, per accedere alla pensione di vecchiaia, il giornalista, oltre a possedere almeno 20 anni di contribuzione, deve di avere 66 anni di età, se uomo, 64 anni, se donna.

Detto limite viene elevato rispettivamente a 66 anni e 7 mesi (per gli uomini) e 65 anni e 7 mesi (per le donne) dal 2018.

Nel 2019 sia uomini che donne dovranno avere 66 anni e 7 mesi di età, anche se è previsto un adeguamento alla variazione dell’aspettativa di vita.

Secondo l’INPGI potranno accedere alla pensione di vecchiaia con le regole attualmente in vigore anche nel 2017 tutti coloro che hanno già maturato requisiti previsti dalla disciplina in vigore o li matureranno entro il corrente anno 2016 ed i giornalisti rientranti nelle c.d. clausole di salvaguardia.

Invece per accedere alla pensione di anzianità dal 2017 è necessario avere 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi nel 2017, 39 nel 2018 e 40 nel 2019 (a cui si aggiunge l’adeguamento alla variazione dell’aspettativa di vita).

Sono previste delle deroghe anche in caso di accesso alla pensione di anzianità. Infatti dal 2017 potranno accedere a detto trattamento con le vecchie regole tutti coloro che hanno i requisiti previsti dalla disciplina in vigore o li matureranno entro il corrente anno 2016 e coloro che rientrano nelle clausole di salvaguardia.

Per quanto riguarda il calcolo della pensione, l’INPGI distingue coloro che sono già iscritti alla data del 31 dicembre 2016 e coloro che si iscriveranno dal 2017. Per i primi la pensione viene calcolata con il sistema retributivo per le contribuzioni acquisite fino al 31/12/2016, mentre per quelle riferite ai periodi successivi al 1° gennaio 2017 con il sistema contributivo.

Quest’ultimo criterio troverà applicazione anche per i giornalisti che si iscriveranno dal 1° gennaio 2017.

Viene prevista la possibilità di riscattare il praticantato anche per i giornalisti che hanno svolto la pratica presso le scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine dei giornalisti.

Per i rapporti di lavoro cessati dal 1° gennaio 2017, la modalità di calcolo del trattamento di disoccupazione, viene modificata nel seguente modo: indennità intera al 100% per i primi 180 giorni; indennità ridotta del 5% mensile dal 181° al 450° giorno e indennità iniziale ridotta del 50% dal 451° giorno al 720° giorno.

Potranno continuare invece a percepire l’indennità di disoccupazione con le vecchie regole, coloro che hanno già in corso un trattamento di disoccupazione alla data del 31.12.2016 e coloro che cesseranno il rapporto di lavoro entro la citata data.

Infine l’INPGI, ricorda che dal 2017 sarà dovuto anche un contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario, in via temporanea per 3 anni, per tutti i trattamenti di pensione di importo pari o superiore a 38.000 euro annui lordi, con percentuale crescente in base a diverse fasce reddituali.