INAIL ha pubblicato un opuscolo con l’intento di divulgare dati statistici riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’ Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto

Cosa tratta?

L'amianto (o asbesto) è un minerale di origine naturale con struttura fibrosa largamente impiegato nel passato per le sue particolari caratteristiche di resistenza al fuoco e al calore nel settore dell’edilizia, dell’industria navale, dell’aeronautica, dei trasporti e dell’industria tessile.

L’esposizione all’amianto può provocare l’insorgere di patologie asbesto correlate che interessano differenti organi, ma prevalentemente quelli respiratori, a causa dell’inalazione delle sottilissime fibre di amianto disperse nell’aria.

I dati statistici sulle malattie professionali asbesto correlate riconosciute dall’Inail esposte nell’opuscolo hanno come fonte l’Open data Inail, essi ci dicono che nel quinquennio 2018-2022 ogni anno mediamente i lavoratori che si vedono riconosciuta dall’Inail l’origine lavorativa alla patologia asbesto correlate sono 1.328, di questi mediamente il 40% (525) è deceduto a causa della malattia. La patologia più riconosciute tra le malattie asbesto correlate è il “Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli”.

Per territorio di residenza del tecnopatico e per l’anno di protocollazione 2022, i casi riconosciuti sono così distribuiti: il 31% nel Nord-Ovest (Lombardia 127 riconoscimenti, Piemonte 81), il 30% nel Mezzogiorno (la Campania con 131 riconoscimenti è la regione con il maggior numero in Italia), il 25% nel Nord-Est (Friuli Venezia Giulia 125 malattie professionali riconosciute, Veneto 68) ed infine il 14% nel Centro (Toscana in larga parte con 88 riconoscimenti).

Per quanto riguarda i settori lavorativi, nell’anno di protocollo 2022 il 76% delle malattie asbesto correlate si concentra nel settore Industria, segue l’Artigianato con l’11%. Nel settore Industria, quasi il 60% dei casi riconosciuti afferisce al sub-settore “Metalmeccanica”, il 19% alle “Costruzioni”.

 

Quando entra in vigore?

Opuscolo pubblicato il 6 novembre 2023.

Indicazioni operative

Il datore di lavoro ha l’obbligo di accertarsi della presenza di eventuali manufatti contenenti amianto prima dell’inizio dei lavori, a lui spetta il compito di effettuare la valutazione del rischio amianto e darne evidenza nel DVR, al fine di tutelare i lavoratori dai rischi per la salute che questo materiale comporta.

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, adeguate informazioni.

Il valore limite di esposizione per l’amianto a 0,1 fibre / cm³ di aria in 8 ore, misurato con media ponderata nel tempo di riferimento.

La concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite, in particolare mediante:

  • riduzione al minimo del numero dei lavoratori esposti;
  • utilizzo dei DPI delle vie respiratorie;
  • previsione di adeguati periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro;
  • limitazione della produzione di polvere di amianto durante le lavorazioni;
  • pulizia e manutenzione dei locali e le attrezzature;
  • stoccaggio e trasporto in appositi imballaggi chiusi dei materiali che rilasciano amianto;
  • raccolta e rimozione dal luogo di lavoro dei rifiuti contenenti amianto.