La circolare n. 38 del 13 novembre 2002 ha stabilito che tutte le prestazioni che abbiano le caratteristiche di un'attività di spettacolo devono essere soggette all'assicurazione obbligatoria ENPALS a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento. L'istituto previdenziale con tale circolare recepisce il recente orientamento della Cassazione (12824/2002), secondo cui la competenza assicurativa dell'ENPALS è determinata non dal settore produttiva dell'azienda ma piuttosto dalla qualifica professionale del lavoratore. La sentenza della suprema corte chiarisce inoltre che la presenza di pubblico non è determinante al fine della qualificazione dell'attività. L'obbligo contributivo vige quindi esclusivamente sui soggetti appartenenti alle categorie indicate nell'art. 3 del Dlcps 708/47.