Il Ministero del lavoro, con il decreto 3/02/2016 (G.U. n. 74 del 30/03/2016), ha adeguato la regolamentazione prevista in origine per il Fondo di solidarietà residuale, alle nuove disposizioni contenute nel D.lgs. 148//2015, che ha disposto la sua sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con il Fondo di integrazione salariale.

Sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti), appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali oppure dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi. 

I destinatari delle prestazioni del FIS sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti titolari di contratto di apprendistato professionalizzante, che hanno un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Restano esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. 

Ai fini del requisito dell’anzianità di 90 giornate, nel caso di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, viene computato anche il periodo durante il quale lo stesso lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. 

Il FIS garantisce l’assegno di solidarietà, per un massimo di 12 mesi in un biennio mobile, ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per GMO.

La riduzione oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Invece, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.

Per fruire dell’assegno di solidarietà, il datore di lavoro deve presenta telematicamente all’INPS, la domanda di concessione corredata dall’accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro, entro 7 giorni dalla data di conclusione del medesimo accordo.  

La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Il FIS eroga, oltre all’assegno di solidarietà, anche l’assegno ordinario ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti (inclusi gli apprendisti), nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro. 

La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata all’INPS non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa programmata e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 

Sia l’assegno di solidarietà che quello ordinario non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. 

L’erogazione è effettuata dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. L’importo potrà poi essere recuperato in sede di conguaglio dei contributi dovuti. 

I datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti sono tenuti a versare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio (2/3 a carico datore di lavoro e 1/3 a carico lavoratore).

Mentre i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 dipendenti a 15 dipendenti, sono tenuti a versare, sempre dal 1° gennaio 2016, un contributo ordinario dello 0,45%.

E’ inoltre previsto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, pari al 4% della retribuzione persa.