Le indicazioni CNCE alle Casse Edili in vista dell’avvio della congruità
A cura della redazione
La CNCE, in vista del prossimo avvio della verifica della congruità della manodopera nei lavori edili, fissata per tutti i lavori denunciati a partire dal prossimo 1° novembre 2021, ha ricordato a tutte le Casse Edili/Edilcasse del territorio il rispetto di alcuni principi cardine del sistema dettati nel tempo dalla parti sociali che meritano una particolare attenzione.
In primo luogo viene ripreso il principio del rispetto delle ore, in virtù del quale:
- condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore - lavorate e non- non inferiore a quello contrattuale;
- la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate, comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese;
- il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle dell'orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto.
Fermo restando, infatti, le esimenti di cui all'articolo 29 della legge 341/95, per i permessi non retribuiti l'esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 40 ore annue per anno civile. Per i permessi retribuiti l'esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 88 ore annue da usufruire non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello della maturazione. Per le ferie l'esimente è riconosciuta fino ad un massimo di 160 ore per anno solare. In caso di superamento del tetto massimo delle esimenti la Cassa Edile è tenuta a chiedere chiarimenti all'impresa.
Nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile/Edilcassa esaurienti spiegazioni in merito al mancato rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all'impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese. In caso di mancato assolvimento, l'impresa è irregolare e la Cassa procede alla segnalazione dell'irregolarità in BNI.
La CNCE richiama inoltre al rispetto delle disposizioni relative alla sospensione dell’attività, che deve essere segnalata tempestivamente dall'impresa alla Cassa Edile/Edilcassa.
Le Casse porranno la massima attenzione all'impresa che non abbia cantieri attivi ed ai Consorzi o Società consortili con personalità giuridica e senza dipendenti operai. Inoltre vigileranno sul rispetto della normativa contrattuale sulla trasferta, ovvero di versamento contributivo a Cassa Edil/Edilcassa diversa da quella prevista per contratto, le Casse potranno segnalarlo alla CNCE per le opportune verifiche del caso.
Viene chiesto alle Casse di attivarsi prontamente per il recupero dei crediti, al fine di agevolarne l’esito positivo e tempestivo.
Inoltre, si sollecitano le Casse Edili/Edilcasse ad un attento monitoraggio delle notifiche preliminari e, nei casi di lavori edili che coinvolgano imprese non iscritte, a inoltrare tempestiva segnalazione alle stazioni appaltanti e alla DTL stessa ai fini delle opportune verifiche.
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