Le indennità Covid-19 dopo il Decreto Ristori Quater
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 14/12/2020 n. 146, ha riepilogato le varie indennità spettanti ai lavoratori dipendenti e autonomi a seguito della sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dal Decreto Ristori Quater.
In particolare il DL 157/2020 ha previsto – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori) – l’erogazione una tantum, della medesima indennità, di importo pari a 1.000 euro.
I lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità onnicomprensiva” di cui all’articolo 15 del citato decreto Ristori sono: i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti; i lavoratori autonomi occasionali; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; i lavoratori dello spettacolo e i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Tutti i lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra, che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020, non devono presentare una nuova domanda.
Un’indennità di 1.000 euro viene riconosciuta anche ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020. Si tratta in particolare dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente – con la predetta qualifica - un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 157 del 2020, instaurato con un datore di lavoro rientrante in uno dei codici Ateco previsti.
Un’indennità di 1.000 euro viene erogata anche ai lavoratori che non hanno fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 15 del Dl 137/2020. Si tratta di: Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; Lavoratori intermittenti; Lavoratori autonomi occasionali; Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; Lavoratori dello spettacolo.
L’INPS infine ricorda che ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 157 del 2020, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 9 non sono tra esse cumulabili. In analogia a quanto disposto dall’articolo 86 del decreto Rilancio Italia - che prevede l’incumulabilità delle indennità di cui all’articolo 84 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, con le indennità a favore dei lavoratori sportivi, con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria - anche le indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 non sono cumulabili con le predette indennità.
Le stesse non sono altresì cumulabili con l’indennità a favore dei pescatori autonomi di cui all’articolo 222, comma 8, del decreto Rilancio Italia e con l’indennità a favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2020.
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