Le giustificazioni del legislatore all’abrogazione del lavoro accessorio
A cura della redazione
La Camera dei deputati ha avviato la discussione del disegno di legge di conversione del DL 25/2017 che ha disposto l’abrogazione dal 17 marzo u.s. delle disposizioni sul lavoro accessorio nonché la modifica della disciplina della responsabilità solidale negli appalti.
E’ interessante rilevare che il documento che illustra alla Camera il provvedimento oggetto di conversione, così come la relazione tecnica, evidenziano i motivi che il legislatore ha posto alla base della soppressione del lavoro accessorio.
Prima di tutto nel provvedimento viene ribadito quello che il Ministero ha comunicato con la nota del 21 marzo 2017, ossia che nel regime transitorio, durante il quale i buoni già acquistati alla data di entrata in vigore del DL 25/2017 possono essere utilizzati fino alla fine dell’anno, trova applicazione la disciplina abrogata.
Inoltre nella relazione tecnica si legge che la soppressione del lavoro accessorio non comporterà direttamente una diminuzione degli attuali livelli occupazionali, essendo presumibile che le prestazioni di lavoro rese mediante voucher verranno acquisite attraverso le ulteriori e numerose forme contrattuali disponibili a legislazione vigente quali il contratto a tempo indeterminato, il contratto a termine, il lavoro intermittente, le collaborazioni coordinate e continuative, ecc.
Ne consegue che il venir meno del lavoro accessorio non determinerà effetti apprezzabili sui saldi di finanza pubblica, con particolar riferimento alle entrate di tipo contributivo o fiscale. Infatti, sottolinea la relazione tecnica, il compenso percepito dai prestatori di lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale, mentre sul piano contributivo si applicano aliquote inferiori a quelle previste per le altre tipologie di rapporto di lavoro (autonomo o subordinato). Questo comporta che a fronte di un numero di ore lavorate e compensate con i voucher, rispetto alle altre correnti forme contrattuali, vi sono minori entrate contributive.
D’altro canto, nelle diverse occasioni in cui il lavoro accessorio ha subito modifiche tali da ampliarne l’utilizzo non sono stati scontati effetti positivi per la finanza pubblica.
Infine, per quanto riguarda l’importo spettante all’INPS, a titolo di rimborso spese, in qualità di concessionario del servizio di gestione dei voucher, la relazione tecnica precisa che la minor entrata sarà compensata dal risparmio di spesa per la gestione del servizio stesso.
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