Assindatcolf, con un comunicato del 25/07/2014, ha diffuso un vademecum con il quale ha ricordato che la colf e la badante hanno diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi da conteggiarsi da lunedì al sabato, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro. 

Quindi, anche se la prestazione domestica viene resa solo per poghi giorni alla settimana, si considerano come ferie tutti i giorni in cui cade il periodo feriale (vale a dire 6 giorni da lunedì al sabato), ad eccezione delle domeniche ed i festivi.

Il comunicato precisa che per ogni giornata di ferie deve essere corrisposto al lavoratore convivente 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile, comprensiva quindi del compenso sostitutivo convenzionale del vitto e dell’alloggio, per il lavoratore ad ore la retribuzione va ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

Es.: € 800,00 (retribuzione lorda mensile) + €161,70 (ind. Vitto e alloggio) /26= € 36,99  importo da    corrispondere per ogni giorno di ferie

Per il lavoratore ad ore la retribuzione va ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

Es.: per un lavoratore ad ore che svolge l’attività lavorativa il lunedì 5 ore e il giovedì 5 ore con una retribuzione oraria di € 7,00, sarà

1/6 =10 ore/6 =1.66 ore

1.66 ore*€ 7,00(retr. oraria) = € 11,66 importo da corrispondere per un giorno di ferie .

L’associazione ricorda anche che nel periodo delle ferie vanno versati i contributi come se ci fosse stata regolare attività lavorativa, mentre se il lavoratore ha fatto richiesta di assentarsi dal lavoro per un periodo più lungo rispetto alle ferie maturate, il datore di lavoro può acconsentire a riconoscergli un periodo di assenza non retribuita, e su tale periodo non ci sarà versamento dei contributi.

Infine, resta fermo il fatto che l’infortunio o la malattia occorso al collaboratore durante le ferie, le interrompe.