Sul portale governativo immigrazione.gov.it sono state pubblicate le FAQ riguardanti i cosiddetti nomadi digitali e lavoratori da remoto, ovvero i lavoratori che svolgono un'attività' lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare a distanza, in via autonoma o per un'impresa avente sede all’estero o anche in Italia.

Si tratta di una nuova categoria di ingressi fuori quota, introdotta dal DL n. 4/2022 con il quale è stata aggiunta le lettera q-bis) all'art. 27, comma 1 del Testo Unico Immigrazione. Modalità e requisiti per l’ingresso e il soggiorno di tali lavoratori sono contenuti in un decreto interministeriale del 29 febbraio 2024

La legge distingue le due figure del lavoratore da remoto e del nomade digitale. Entrambe si avvalgono di strumenti tecnologici per poter lavorare da remoto ma mentre il lavoratore da remoto è un dipendente con contratto di lavoro, il nomade digitale è un lavoratore autonomo.

Le disposizioni sull’ingresso in Italia per lavorare da remoto si applicano ai cittadini extra-comunitari che svolgono attività lavorativa altamente qualificata, così come definita dall’art. 27-quater,del D.Lgs. 286/1998. Deve quindi trattarsi di lavoratori in possesso di un titolo universitario o di un’esperienza lavorativa di diversi anni (almeno 5, o 3 se si lavora nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione) in un settore che richiede conoscenze tecniche/specialistiche. Per la dimostrazione di tali requisiti valgono le stesse regole previste per la carta blu Ue.

Ai lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono soggiornare in Italia come lavoratori da remoto o nomadi digitali, sono richiesti i seguenti requisiti:

1. disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del reddito minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (il livello minimo è attualmente pari a 8.263,3) Per un lavoratore senza coniuge e figli a seguito il reddito necessario è quindi pari a 24.789 euro.

La prova di tale requisito reddituale minimo può essere fornita attraverso una documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito almeno pari per l'anno precedente a quello richiesto dalla legge, oppure, per i lavoratori da remoto può risultare dal contratto di lavoro o di collaborazione o dall’offerta di lavoro vincolante che va allegata alla domanda.

2. disporre di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;

3. disporre di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa, come l’esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile, Per saperne di più in generale su come documentare l’idoneità alloggiativa di un immobile.

4. dimostrare un'esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto; Per provare il possesso di tale requisito i lavoratori da remoto devono presentare il precedente contratto/i di lavoro relativi al periodo lavorativo svolto che dimostri lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell’esperienza professionale da remoto svolta. Per i nomadi digitali tale requisito può essere dimostrato attraverso la presentazione di lettere di incarico, di affidamento lavori o di fornitura di servizi e/o fatture.

5. avere un contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa altamente qualificata. Analogamente a quanto previsto per la carta blu Ue, la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante deve indicare quale sarà la retribuzione annuale del lavoratore, la quale non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT e disponibile al seguente link.  (circa 27.000 euro).

Ulteriore condizione richiesta per il rilascio è l’assenza di condanne, in capo al datore di lavoro o committente, per reati previsti dal Testo Unico sull’immigrazione connessi all’immigrazione clandestina ( art. 22, c. 5-bis, del D.Lgs. n. 286/1998). A tal fine è richiesta la presentazione , in allegato alla domanda di visto presso il consolato competente, di una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o committente che attesti l’assenza di condanne negli ultimi cinque anni.

Per entrare in Italia come lavoratore da remoto è necessario prima di tutto ottenere il visto  di ingresso presso il Consolato o l’Ambasciata Italiana nel Paese estero di residenza. Non è invece necessaria, né per i nomadi digitali né per i lavoratori da remoto il preventivo rilascio di un nulla osta al lavoro.

Dopo l’arrivo in Italia entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso, occorre richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro alla questura del luogo dove il lavoratore si trova. Alla questura il richiedente dovrà esibire la documentazione presentata in sede di richiesta di visto vidimata dall’ufficio consolare.

La questura comunicherà il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o di collaborazione agli Enti per le verifiche di competenza ( INPS e INAIL per le verifiche di carattere contributivo , Agenzia delle Entrate per gli aspetti fiscali e Ispettorato Nazionale del Lavoro). Sin dalla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, e conseguente rilascio della ricevuta, è possibile iniziare a svolgere l’attività lavorativa.

Con il rilascio del permesso di soggiorno viene anche generato e comunicato al lavoratore il codice fiscale.

Il permesso di soggiorno rilasciato reca la dicitura “nomade digitale”, “lavoratore da remoto”, ha la durata di un anno ed è rinnovabile annualmente se permangono le condizioni ed i requisiti che ne hanno consentito il rilascio (ovvero reddito minimo, continuazione di lavoro altamente qualificato, assicurazione sanitaria, che andrà rinnovata di anno in anno).

Non sono previsti requisiti di permanenza minima in Italia particolari al fine di poter rinnovare il permesso di soggiorno. Vale quindi la regola generale secondo la quale, salvo gravi e comprovati motivi, il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi.

Le norme sui nomadi digitali non prevedono alcuna limitazione relativamente alla possibilità di cambiare datore di lavoro.

Tali permessi consentono, dopo cinque anni di soggiorno regolare in Italia di richiedere il permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti. Nel silenzio della legge in merito alla converitbilità o meno di tali permessi, l'orientamento del Ministero dell'Interno è quello di ritenerli non convertibili in permessi di altro tipo.

I lavoratori da remoto e i nomadi digitali possono portare con sé i propri figli minori e il proprio coniuge o farsi raggiungere, alle stesse condizioni previste dall’articolo 29 del Testo unico immigrazione per il ricongiungimento familiare

A familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia che abilita al lavoro ed avrà la stessa durata del permesso di soggiorno del lavoratore da remoto.

Per regola generale, sul lavoro svolto in Italia, devono essere pagati i contributi previdenziali in Italia secondo la legislazione italiana, a prescindere dall’identità straniera del datore di lavoro o committente.

Con alcuni Stati l’Italia ha però stipulato delle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.paesi-extra-ue-convenzionati.html che consentono al cittadino non europeo di continuare ad essere sottoposto al sistema previdenziale straniero pur svolgendo l’attività lavorativa in Italia.

I lavoratori di Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, sono invece obbligatoriamente iscritti ai regimi previdenziali e assicurativi previsti in Italia.