I consulenti del lavoro, hanno reso noto sul proprio portale internet, che con l’INPS è stato avviato un nuovo servizio di risposta a quesiti specifici che pervengono direttamente dagli stessi consulenti. 

Le risposte saranno diffuse mediante la pubblicazione sul portale www.consulentidellavoro.it e costituiranno una sorta di banca dati utile alla risoluzione di problematiche che non trovano risposta nella documentazione ufficiale. 

Tra le prime 8 risposte pubblicate meritano di essere evidenziate le seguenti.

In merito al versamento del c.d. ticket di licenziamento, l’INPS precisa che lo stesso sia dovuto dai datori di lavoro tutte le colte che si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere che il lavoratore percepisca effettivamente l’indennità.

Ne consegue che in caso di trasferimento di azienda con passaggio di dipendenti senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. il rapporto di lavoro continua con l’acquirente, con la conseguenza che non verificandosi una interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro alienante non è obbligato al versamento del citato ticket.

Medesimo discorso vale nel caso di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. con passaggio di dipendenti da una datore di lavoro all’altro, senza trasferimento d’azienda e senza interruzione del rapporto di lavoro.

L’INPS invece nega la possibilità di maturare il diritto di precedenza alla riassunzione per un apprendista dato che la funzione propria di tale contratto è quella di formare un soggetto. Quindi se al termine del periodo formativo il rapporto di lavoro cessa e il datore vuole assumere un lavoratore con professionalità già formata, non potrà essere considerata la cessazione del rapporto di apprendistato una condizione ostativa al riconoscimento dei benefici contributivi.

Particolarmente interessante anche la risposta data dall’INPS al quesito relativo al computo dei contratti a tempo determinato nella determinazione della base occupazionale (espresso in ULA). Sulla questione l’Istituto previdenziale precisa che il lavoratore a termine non vale 1, ma una frazione di 1, in relazione al periodo di vigenza del rapporto nell’intervallo di tempo da considerare, anche se il Reg. UE 800/2008 prevede espressamente che vanno conteggiate come frazioni di ULA solo il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale.

Infine per quanto riguarda i benefici riconosciuti al datore di lavoro che assume lavoratori in CIGS ai sensi del DL 148/1993, l’INPS ribadisce che gli incentivi spettano solo se vengono rispettate entrambe le condizioni di legge: i lavoratori devono essere in CIGS da almeno 3 mesi e dipendenti di aziende beneficiarie della CIGS da almeno 6 mesi.