Le FAQ del Ministero del lavoro sulle dimissioni on line
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, ha pubblicato le risposte alle FAQ sulla nuova procedura telematica per le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che diventa obbligatoria dal 12 marzo 2016, tra le quali che la predetta procedura trova applicazione anche per i lavoratori che cessano volontariamente il rapporto per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.
Il modulo on line dovrà essere utilizzato anche dalle lavoratrici che rassegnano le dimissioni dopo la pubblicazione del loro matrimonio nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento.
Rimane esclusa invece dalla nuova procedura l’interruzione anticipata del tirocinio non essendo un rapporto di lavoro subordinato così come il recesso anticipato delle collaborazioni coordinate e continuative.
Così come non si dovrà utilizzare il modulo telematico nei casi in cui le dimissioni sono state presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cessazione avviene dopo questa data per effetto della decorrenza del preavviso.
Viene ribadito che è possibile inserire come recapito email a cui inviare la comunicazione delle dimissioni anche una casella di posta non certificata del datore di lavoro.
Così come trova conferma tra le FAQ anche che l’assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa e che restano esclusi i consulenti del lavoro.
Il modello on line è disponibile non solo in lingua italiana ma anche in lingua tedesca, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano.
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