La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27331 del 26 settembre 2023, ha ribadito che, in virtù dell'art. 26 D.Lgs. 151/2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto.

Nella fattispecie esaminata (anno 2018), il lavoratore ricorrente sosteneva di essere stato licenziato verbalmente (provvedimento espulsivo), mentre il datore di lavoro gli opponeva che si era dimesso, la Corte d’appello, applicando una giurisprudenza datata, aveva respinto le domande di impugnazione del licenziamento per mancanza di prova dello stesso, di cui sarebbe stato onerato il lavoratore. La Suprema Corte ha cassato, con rinvio, la decisione di secondo grado, rilevando che la vicenda sostanziale si era svolta nella vigenza del D.Lgs. 151/2015 il quale, all’art. 26, subordina l’efficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro all’osservanza di una precisa procedura scritta, a garanzia sia della certezza della data che della genuinità della relativa decisione da parte del lavoratore.