L’INL, con la nota n. 716 del 26 aprile 2023, ha precisato che un’agenzia di somministrazione può somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe numeriche, previste dal D.lgs. 81/2015 relative al contratto a termine, soltanto se previsto dal contratto collettivo di riferimento.

Se la contrattazione collettiva non prevede nulla, allora trova applicazione l’art. 31, c.2 del citato Decreto legislativo secondo cui il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.

Per quanto riguarda il contratto collettivo, l’INL specifica che è quello applicato dall’utilizzatore e può essere nazionale, territoriale o aziendale purché stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure il contratto collettivo aziendale stipulato dalle loro RSA o RSU.

E’ lo stesso contratto collettivo che definisce quali attività sono da considerarsi stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/1963.