Il Ministero del Lavoro con l'interpello n. 18/2011 ha affermato che la disciplina di integrazione salariale prevista per le imprese aeroportuali (trattamenti di CIGS e mobilità) non può essere estesa, in via analogica, alle cooperative portuali.
Alle cooperative portuali si applicano gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla loro disciplina come l'indennità per mancato avviamento al lavoro, che pur non rappresentando un vero e proprio trattamento a sostegno del reddito, deve comunque considerarsi un regime speciale rispetto a quello della CIGS, differenziandosi da quest'ultima nei tratti distintivi.