Le cooperative e i consorzi di imprese di pesca possono operare come intermediari abilitati
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2892 del 16 agosto 2021, ha fornito indicazioni alle cooperative e ai consorzi di imprese di pesca che intendono svolgere, per conto delle imprese associate, gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Il messaggio precisa che, ai fini dello svolgimento dei predetti adempimenti nella qualità di intermediari, i consorzi e le cooperative devono essere necessariamente iscritti all’Albo delle Società Cooperative. Devono altresì inoltrare la richiesta a mezzo PEC, con oggetto “Censimento Cooperative e consorzi di imprese della pesca- Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale”, all’indirizzo dc.entrate@postacert.inps.gov.it, indicando i dati richiesti nel messaggio.
Dopo essere stati censiti dall’INPS e aver ricevuto uno specifico file excel, dovranno compilarlo e restituirlo all’indirizzo PEC dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it, con oggetto: “Censimento Soggetti collegati Cooperative e consorzi di imprese della pesca”.
Tutti i soggetti abilitati dall’Istituto, siano essi responsabili o dipendenti subdelegati, dovranno inoltrare a una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto il modulo “SC63”, chiedendo così l’estensione a operare per i servizi aziendali.
L'onere di comunicare tempestivamente le variazioni dei responsabili, nonché dei subdelegati dipendenti è in capo al legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, inoltrando un aggiornamento del file excel all’indirizzo PEC dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it, con oggetto: “Variazione censimento Soggetti collegati Cooperative e consorzi di imprese della pesca”.
I responsabili delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca accederanno, tramite: PIN rilasciato dall’INPS; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS), all’applicazione di “Gestione Deleghe”, resa disponibile sul sito internet dell’Istituto, nella sezione “Servizi per le aziende e i consulenti”. Tramite l’applicazione, sarà compilata la delega e, una volta terminata la compilazione, la medesima dovrà essere stampata affinché possa essere sottoscritta dal delegante rappresentante legale dell’impresa associata. In un momento successivo i medesimi responsabili delle cooperative e dei consorzi di imprese di pesca torneranno a validare la delega, dichiarando, sotto la propria responsabilità, l’avvenuta sottoscrizione da parte del delegante. La delega, unitamente a una fotocopia di un valido documento di identità del delegante, deve essere conservata per tutto il periodo di vigenza della stessa, nonché nei 5 anni successivi, ed esibita a richiesta.
Le cooperative e i consorzi di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge n. 12/1979, per le imprese associate che svolgono attività di pesca. All’atto dell’inserimento della delega la procedura effettua una verifica di congruità dell’attività svolta rilevabile dal codice ATECO 2007.
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