Il Ministero del lavoro, con la lettera circolare 5/08/2013 n. prot. 14184, ha precisato che i collaboratori familiari che prestano attività in via meramente accidentale nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio non vanno computati nella quota del 20% necessaria per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del DLgs 81/2008.

Il Ministero del lavoro ritorna sui collaboratori familiari dopo che nel mese di giugno (lett. circ. 10478/2013) aveva fornito alcune delucidazioni in merito agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS.

Adesso si preoccupa di chiarire gli aspetti assicurativi INAIL. In particolare la circolare 14184/2013 precisa che gli obblighi nei confronti dell’Istituto assicuratore scattano nel momento in cui il collaboratore familiare, indipendentemente dal settore in cui opera, svolge presso l’impresa una prestazione ricorrente e non meramente accidentale, dove per tale deve intendersi quella resa una o due volte nell’arco dello stesso mese (a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative).

Questo chiarimento torna utile anche agli organi ispettivi per il corretto utilizzo del potere di sospensione dell’attività imprenditoriale. Infatti i lavoratori che effettuano una prestazione non ricorrente (cioè quelli esclusi dall’assicurazione INAIL) devono essere calcolati nella base numerica dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo, ma non computano ai fini della determinazione della quota del 20% necessaria per adottare il provvedimento di sospensione.