Le case famiglia ed i seminari devono comunicare l'assunzione della COLF previa identificazione con PIN
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 21/10/2011 n.20064, ha precisato che le comunità religiose e gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche che possono ricoprire il ruolo di datori di lavoro domestico, identificati dal DPR 1403/1971 (Circ. INPS 89/1989), devono effettuare le comunicazioni obbligatorie attraverso il canale telematico previa identificazione con PIN, che potrà essere rilasciato solo presso le competenti sedi territoriali dell’istituto previdenziale dopo aver verificato il possesso dei requisiti.
Detti requisiti, che devono sussistere entrambi, per poter qualificare i predetti soggetti come datori di lavoro domestico, consistono in: essere stabili, permanenti e continuativi di tetto e mensa e essere privi di fini di lucro, politico, culturale, sportivo o di svago.
Se la verifica dei requisiti da esito negativo, si configura l’assunzione di un addetto alle pulizie secondo il CCNL di riferimento per il settore interessato.
L’INPS, a titolo di esempio, ricorda che i soggetti diversi dalle persone fisiche sono: le case famiglia, i seminari, le comunità familiari di assistenza, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano, le comunità militari, ecc.
La richiesta del PIN deve essere effettuata esclusivamente dal rappresentante legale della comunità. Se quest’ultimo è già in possesso di un PIN dovrà procedere alla revoca di quello in essere e richiederne uno nuovo con la classe di utente “comunità che impiega LD”, ripristinando le autorizzazioni presenti sul precedente PIN.
Riproduzione riservata ©