L'azienda cessionaria può licenziare per fatti accaduti quando il lavoratore era alle dipendenze del cedente
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20319 del 9 ottobre 2015, ha affermato che il cessionario può esercitare i poteri disciplinari inerenti il rapporto di lavoro per fatti precedenti la cessione d’azienda e, quindi, può risolvere il rapporto di lavoro con un dipendente per il quale è stata emessa la sentenza definitiva di condanna penale per un fatto accaduto mentre era alle dipendenze del precedente datore di lavoro.
In tema di trasferimento d’azienda, deriva infatti dall’art. 2112 c.c. che i mutamenti nella titolarità non interferiscono con i rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente, che continuano a tutti gli effetti con il cessionario, con la conseguenza che questi subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al cedente.
Nel caso concreto, i fatti contestati erano relativi ad azioni commesse da un impiegato comunale con mansioni di istruttore geometra. A seguito di trasferimento d’azienda, l’impiegato era stato distaccato presso una società di servizi partecipata dal Comune e, nelle more, era stato condannato per concussione. Per tale ragione, la società di servizi aveva provveduto al licenziamento disciplinare, in considerazione della circostanza che, a seguito di patteggiamento, la sentenza di condanna a tre anni di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici era divenuta definitiva.
Il CCNL applicato al rapporto in esame prevedeva, infatti, il licenziamento per giusta causa con riguardo ai lavoratori “che commettano infrazioni alla disciplina e alla diligenza nel lavoro, così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, o che commettano azioni costituenti delitto…tra cui, ad esempio, i delitti da cui sia conseguita una condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore”.
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