Lavoro subordinato e interventi direttivi dell'imprenditore
A cura della redazione
In merito alla determinazione del rapporto di lavoro, se sia a tempo determinato o indeterminato, la Corte di Cassazione (sentenza 6/07/2001 n.9167) ha affermato che la subordinazione sussiste quando il lavoratore si obbliga a porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, e ad impiegarle con continuità, con fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartitegli ed in funzione dei programmi cui la prestazione è destinata.
In particolare precisa la Suprema Corte non è necessario perché si possa parlare di subordinazione che il lavoratore svolga la propria prestazione in completa alienazione della libertà e delle iniziative proprie al fine di poter rispondere ed adeguarsi inderogabilmente a un tipo di organizzazione unilaterale imposta dal datore di lavoro.
Infine precisa la Corte di Cassazione l'orientamento prevalente ritiene non più sufficiente la presenza del semplice potere direttivo dell'imprenditore per configurare un rapporto di lavoro come subordinato, poiché l'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro ha reso impossibile un controllo pieno e diretto delle diverse fasi dell'attività lavorativa prestata (esempio: lavoro temporaneo, lavoro mobile, lavoro a domicilio, telelavoro, ecc.). In questi ultimi casi il prestatore di lavoro pur essendo subordinato usufruisce di una notevole autonomia operativa nello svolgimento della propria attività.