La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7678 del 18 marzo 2021, ha stabilito che i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante (Cass. n. 18161 del 2018; Cass. n. 3038 del 2011).

Nella fattispecie in esame,  è stato accertato, attraverso dichiarazioni testimoniali rese da fonti coinvolte nelle medesime attività svolte dal funzionario presso un granaio, che le modalità orarie del lavoro e la misura temporale dell'impegno lavorativo dello stesso avevano ecceduto il limite della ragionevolezza, tenuto conto soprattutto dell’intensità dell’attività nei periodi della campagna agraria, caratterizzati da un forte afflusso di prodotto presso l’unità operativa, giustificando, in tal modo, il riconoscimento del diritto all’indennità per lavoro straordinario.