Lavoro sportivo, in Gazzetta il Correttivo bis
A cura della redazione
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023, il decreto legislativo 120/2023, che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Il testo ha ottenuto l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e della Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.
Viene definito lavoratore sportivo, un tesserato che svolge, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo e a fronte di un corrispettivo, una mansione che sulla base dei regolamenti tecnici di FSN e DSA è necessaria per lo svolgimento di attività sportiva. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
In ambito dilettantistico, il rapporto di lavoro fino a 24 ore settimanali, al netto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, si presume di lavoro autonomo nella forma di co.co.co., salvo prova contraria.
Viene fissato, sia nell’area del professionismo che nell’area del dilettantismo, a 14 anni età il limite minimo per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
I compensi dei lavoratori sportivi sono considerati redditi da lavoro e sono previste tre fasce: fino a 5 mila euro: esenzione fiscale e contributiva, tra 5 e 15 mila euro: soggetti a contribuzione ma fiscalmente esenti e oltre i 15 mila euro: soggetti a contribuzione e tassazione secondo le regole ordinarie.
Sotto l’aspetto delle tutele assicurative i lavoratori sportivi co.co.co. non sono soggetti a Inail, ma sono assicurati secondo le modalità già previste dalla legge 27 dicembre 2022, n. 289.
Infine chi si occupa di attività amministrativo-gestionale non è lavoratore sportivo. Non vi rientrano in tale ambito però coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Si applica in parte la disciplina in materia contributiva dettata per il rapporto di lavoro nel dilettantismo.
Riproduzione riservata ©