L’Inail, con la nota prot. n. 8513 del 23 novembre 2010, ha fornito le istruzioni operative in merito alle novità introdotte dal Collegato Lavoro in materia di lavoro sommerso.
Per ciò che concerne la c.d. maxisanzione, si rileva che il nuovo dettato normativo non fa più riferimento "all'impiego di lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria", bensì esclusivamente all'impiego di "lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" al Centro per l'impiego e limita espressamente l'applicazione della maxisanzione ai soli datori di lavoro privati (compresi gli enti pubblici economici), con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Dal campo di applicazione della maxisanzione, limitata per legge alle sole fattispecie di lavoro subordinato, sono esclusi, dunque, tutti i rapporti di lavoro regolarmente instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati (co.co.co, co.co.pro, associati in partecipazione con apporto di lavoro, ecc.) anche nel caso in cui per gli stessi non sia stata fatta - qualora normativamente prevista - la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego, ferma restando, tuttavia, la sanzionabilità dell'omessa comunicazione.
Diversamente, per altre tipologie di rapporto, per le quali non è prevista la comunicazione al Centro per l'impiego (es. lavoro accessorio), si dà per accertato il requisito della subordinazione e, quindi, si applica la maxisanzione qualora non siano stati effettuati i relativi adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione, utili a comprovare la regolarità del rapporto.
Il Collegato prevede, inoltre, la non applicabilità della maxisanzione qualora l'ispettore riscontri l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione obbligatoria, ma rilevi la presenza di adempimenti di natura contributiva (DM10, EMENS, UNIEMENS) precedentemente assolti e, quindi, "si evidenzi la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione".
La nuova normativa, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalle norme vigenti, contempla due distinte ipotesi sanzionatorie, rispetto all'unica fattispecie previgente disciplinata dall'art. 3 della legge n. 73/2002:
- la prima prevede la sanzione amministrativa da € 1.500 ad € 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettiva, in caso di impiego di lavoratori subordinati per i quali i datori di lavoro privati non abbiano effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria;
- la seconda prevede una sanzione più lieve, da € 1.000 ad € 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, "nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo".