La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 356 del 13 gennaio 2010, ha stabilito che, in materia di lavoro sommerso, è ancora applicabile la maxi-sanzione ex art. art. 3, comma 3, del D.L. n. 12 del 2002, nei confronti dell'imprenditore al quale sia stata fatta la contestazione prima del 2006. Le sanzioni più favorevoli, introdotte dalla riforma Bersani (D.L. n. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006), non sono, infatti, retroattive.
In particolare, la norma, non più in vigore ad oggi, stabiliva che l'imprenditore fosse condannato a pagare dal 200% al 400% dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione (il decreto Bersani ha introdotto un tetto massimo per ciascun lavoratore).